Micioamico
Associazione Volontari Tutela Gatti Abbandonati

Associazione di promozione sociale
Det.dirigenziale 1440 del 17/06/2003 Provincia Piacenza
Sede: via Palmerio - Piacenza
C.F. 91075550334

Se volete aiutarci con un contributo:
Conto Corrente Postale n° 44130565
intestato a: Micioamico. Associazione Volontari Tutela Gatti abbandonati


Chi siamo

Micioamico è un'associazione no profit, fondata da un gruppo di volontari che da diversi anni si occupano dei gatti abbandonati ospitati nella colonia felina di via Palmerio.
L'associazione ha finalità di promozione sociale, perché vuole dare, in collaborazione con le Istituzioni locali, un contributo al controllo del fenomeno del randagismo felino sul nostro territorio.
Ci occupiamo, innanzitutto, dei nostri mici amici della colonia di via Palmerio: ogni giorno, provvediamo al cibo, alle cure igieniche e sanitarie, alla pulizia dei rifugi, ai controlli veterinari, alla sterilizzazione dei soggetti adulti per limitare la nascita di cucciolate indesiderate e la diffusione di patologie.
A questi gatti, che hanno già subito il trauma di un abbandono, cerchiamo inoltre di restituire una casa e una famiglia, convinti che la scelta dell'adozione sarà anche per le persone che li accoglieranno l'inizio di una bella amicizia, perché un micio è un compagno morbido, affettuoso e... fedele fino alla gelosia, che riempie la casa con la sua vitalità discreta.
Il nostro impegno sul territorio è poi indirizzato alla lotta contro l'abbandono dei gatti domestici e dei loro cuccioli, attraverso l'informazione sulle vigenti leggi per la protezione degli animali e la promozione di ulteriori iniziative a loro tutela, perché vogliamo dare sostegno all'affermarsi di una cultura nuova nel rapporto uomo-natura, uomo-animale, una cultura fondata sul rispetto e sulla reciprocità.
Pertanto, promuoviamo le adozioni, consapevoli del ruolo prezioso che la relazione affettiva con un animale quale il gatto riveste nel benessere psico-fisico della persona, in particolare dei bambini, degli anziani, dei disabili, di chi vive solo, come ci insegnano anche gli studi di psicologia sulla pet-therapy. Se desideri adottare un micio abbandonato noi volontari saremo a tua disposizione: ti aiuteremo nella scelta del gattino più adatto per età e carattere alla famiglia che lo ospiterà e ti accompagneremo nella prima fase dell'inserimento con i nostri consigli e suggerimenti.


Il nostro statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MICIOAMICO
Associazione Volontari Tutela Gatti abbandonati

ART.1
Costituzione, denominazione e sede
E' costituita , ai sensi della L. del 7/12/2000 n. 383 e della L.R. Emilia Romagna del 9/12/2002, n. 34, l'Associazione di promozione sociale denominata MICIOAMICO, con sede legale in Piacenza, c.so Vittorio Emanuele n° 146/A, con sede amministrativa e operativa in Piacenza, Via Palmerio, presso alcuni locali facenti parte del complesso denominato "ex caserma Zanardi Landi", identificati come porzione censita al C.T. al Fg. 117, mappale 62/p.
La durata dell'Associazione è stabilita sino al 2050.

ART. 2
Scopi e finalità
L'Associazione ha lo scopo di realizzare, nel quadro della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'obiettivo di utilità sociale del controllo e del contenimento del fenomeno del randagismo felino, attraverso la partecipazione e l'impegno di volontari che, in forma assolutamente libera e gratuita, senza alcun scopo di lucro, mettono a disposizione della collettività tempo ed energie, operando concretamente a due livelli:
I - promuovere una costante campagna di sensibilizzazione di chi vive sul territorio piacentino, per mezzo di momenti pubblici (quali ad esempio banchetti) e di materiale informativo anche su rete informatica in ordine a:
a) lotta all'abbandono dei gatti domestici e dei loro cuccioli;
b) divulgazione delle disposizioni legislative vigenti a tutela dei diritti degli animali e impegno per sostenere nuove iniziative legislative a loro favore;
c) informazione sulla prevenzione delle più comuni e diffuse patologie feline e sul controllo delle nascite;
d) educazione al superamento della cultura antropocentrica e specista, affermando la necessità di una relazione nuova tra uomo ed essere non-umano, improntata all'etica del rispetto e della reciprocità, tale da comprendere il ruolo prezioso che la relazione affettiva con un animale quale il gatto riveste nel benessere psicofisico della persona, in particolare dei bambini, degli anziani, dei disabili, di chi vive solo (pet-therapy), come di recente affermato anche dal D.P.C.M. 28/02/2003, art.1;
e) incoraggiamento ad adottare i gatti abbandonati che sono ospitati nelle colonie feline censite presenti sul territorio piacentino, garantendo a chi li accoglie il necessario supporto per il loro buon inserimento nella nuova famiglia.
II - gestire la colonia felina stanziata negli spazi del complesso denominato "ex caserma zanardi landi" di Via Palmerio, accudendo quotidianamente i gatti abbandonati che vi sono accolti, attraverso:
a) regolare e razionale somministrazione del cibo,
b) assistenza igienico-sanitaria,
c) manutenzione dei locali adibiti a rifugio per gatti non autosufficienti,
d) profilassi e cura delle patologie feline,
e) sterilizzazione, finalizzata al controllo delle nascite e al contenimento di eventuali malattie infettive,
f) impegno per il reinserimento dei gatti ospitati in una famiglia adottiva, nel segno di un sereno soddisfacimento dei reciproci bisogni.

ART. 3
Ambito di operatività
L'associazione agisce sul territorio della provincia di Piacenza ed intende perseguire le proprie finalità in collaborazione con le Istituzioni ivi presenti; inoltre, attraverso Internet, vuole far conoscere le proprie finalità in ambito più vasto, auspicando così la collaborazione con altre Associazioni che le condividano.

ART. 4
Risorse economiche
L'Associazione non ha fini di lucro. Trae le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle proprie attività da:
a. contributi degli aderenti;
b. contributi privati;
c. contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
d. contributi di organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive, sempre comunque marginali e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine dell'esercizio, il Comitato esecutivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i termini di legge. L'eventuale avanzo di bilancio sarà investito nelle attività previste dall'oggetto sociale, in quanto nessun importo può mai essere diviso fra i soci, neppure in forma indiretta. I soci presteranno la loro opera in forma assolutamente volontaria, libera e gratuita. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione di documentazione, di idonea preventiva autorizzazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

ART. 5
Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono soci di diritto i soci fondatori. Possono diventare soci tutte le persone fisiche che condividono gli scopi di solidarietà e tutela di cui all'art. 2.

ART. 6
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1. L'ammissione a socio è subordinata all'iscrizione mediante pagamento della quota associativa annuale.
2. Il Comitato esecutivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3. La qualità di socio si perde:
a) per recesso; il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso;
b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
c) per esclusione deliberata, in presenza di gravi motivi, dal Comitato esecutivo nei seguenti casi:
1. per comportamento contrastante con gli scopi dell' Associazione;
2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7
Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c) a versare annualmente la quota associativa.
2. I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all' Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative, che sono elettive.

ART. 8
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei soci
  • il Comitato esecutivo
  • il Presidente
  • il Segretario
  • il Cassiere

ART. 9
L'Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell' Associazione ed inoltre:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) elegge i componenti del Comitato esecutivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
3. L' Assemblea ordinaria viene convocata dal Comitato esecutivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi l'opportunità, o un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata. L'assemblea straordinaria viene convocata dal Comitato esecutivo in caso ne ravvisi la necessità, oppure ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione con le maggioranze previste dal presente statuto anche in deroga all'art. 21, 2°c. Cod. Civ..
5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato esecutivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato esecutivo eletto dai presenti. Al Presidente dell'Assemblea spettano i poteri e i compiti di direzione dell'adunanza. Il Segretario si occupa della verbalizzazione della riunione.
La convocazione sarà effettuata mediante annuncio affisso presso la sede operativa almeno otto giorni prima della data di riunione.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
7. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei soci presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti; per la deliberazione riguardante lo scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole, anche in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci.
Il voto avviene per alzata di mano.
I verbali di ogni adunanza sottoscritti dal Segretario e da chi ha presieduto 1' adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10
Il Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo è formato da sette membri eletti dall' Assemblea dei soci.
Il primo Comitato esecutivo è eletto con l'Atto costitutivo.
I membri del Comitato esecutivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, l'Assemblea provvederà, alla prima riunione utile, alla sua sostituzione.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, il Presidente dovrà convocare entro tre mesi l'Assemblea, la quale provvederà alla nomina dei membri mancanti.
3. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Cassiere, al quale è affidata la gestione finanziaria, e un Segretario, che ha il compito di verbalizzare le riunioni assembleari, quelle del comitato e di conservare gli atti societari.
4. I compiti del Comitato sono:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell' Assemblea;
b) predisporre il bilancio conformemente agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
c) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere;
d) deliberare sull'iscrizione ed esclusione dei soci, secondo i criteri stabiliti all'art.6;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
5. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Comitato esecutivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato esecutivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto 1' adunanza, vengono conservati agli atti.
ART. 11
Il Presidente
1. Il Presidente, eletto dal Comitato esecutivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonchè
l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Agisce in nome e per conto dell'Associazione con potere di firma. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente cura l' esecuzione delle deliberazioni del Comitato esecutivo e, in caso di urgenza, ne
assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei pr ovvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 12
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente ART. 4.

ART. 13
Scioglimento
L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci, a tal fine convocata in seduta straordinaria.
Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza di almeno i tre quarti.
In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto a beneficio di Soggetti che svolgono attività che perseguano le stesse finalità di utilità sociale a tutela degli animali.

Leggi a tutela degli animali
Vi segnaliamo le principali leggi a tutela degli animali:

art. 727 del codice penale, il cui testo è stato modificato dalla Legge 22 novembre 1993, n. 473
Il maltrattamento degli animali, come pure il loro abbandono, sono previsti e puniti


Legge 14 agosto 1991 n. 281
Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo


Legge Regionale 7 Aprile 2000, n. 27

Legge della regione Emilia Romagna per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina
L' art. 29, comma 1 della L. R. n. 27/2000 recita: "I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini."
La stessa Legge prevede che le colonie feline vengano censite e adeguatamente gestite, e che i gatti siano sterilizzati, identificati con apposito contrassegno al padiglione auricolare destro e reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche.


Legge 20 luglio 2004, n.189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, l'utilizzo di pellicce di cani e gatti, nonche' di impiego degli animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

L'art. 544 bis recita "chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da tre a 18 mesi."

applicazione delle leggi di tutela degli animali.

I punti essenziali per il singolo cittadino o per le associazioni che intendano denunciare un illecito in materia di tutela di animali